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Regole per il calcolo della tariffa
Regole per il calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e
non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.
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Argomenti
Gestione rifiuti
Descrizione
Tari - Tassa rifiuti
La Tari è istituita per coprire per intero i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Servizio che comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
Chi deve pagare?
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'importo da versare è corrisposto in base ad una tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani." Regolamento che prevede, per le utenze domestiche, che il tributo sia commisurato oltre che alla superficie occupata anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
Le tariffe del tributo sono state determinate sulla base dei parametri previsti dal citato D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e sono articolate per fasce di utenza: domestica e non domestica. Il piano economico-finanziario è approvato dall’ente gestore dell’ambito territoriale ottimale (EGATO), che per il Comune di Castellinaldo d’Alba è individuato nel consorzio Coabser (www.coabser.it). Da questo documento discendono le tariffe del servizio che sono definite dal Comune e approvate dall’ARERA – Autorità nazionale di regolazione energia, ambiente e reti (www.arera.it).
La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della previgente Tassa sulla raccolta rifiuti (Tarsu).
Pagina aggiornata il 21/11/2022 14:18
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